Non può essere contestata l’aggravante di “aver commesso il fatto con l’uso di sostanze alcoliche” a chi viene condannato per violenza sessuale di gruppo, nel caso in cui la vittima del reato abbia consumato consapevolmente alcool in eccesso. Lo si evince dalla sentenza n.32462 depositata dalla terza sezione penale della Cassazione. I giudici, infatti, pur confermando la responsabilità di due imputati condannati a 3 anni di reclusione dalla Corte d’appello di Torino per violenza sessuale su una donna avvenuta nel 2009, ha annullato con rinvio la pronuncia dei giudici di secondo grado sul punto della contestata aggravante.
La decisione della Cassazione ha sollevato numerose polemiche nel mondo politico, giornalistico e nell’opinione pubblica.
Il quotidiano Il Foglio dedica l’editoriale, a firma Ermes Antonucci, alla vicenda.
“È disarmante l’ignoranza giuridica con cui tanti giornali (e politici demagoghi al seguito) hanno riportato e commentato la sentenza della Cassazione sulle aggravanti dello stupro, travisandone completamente il significato. Un significato puramente logico se si guarda alle norme esistenti. Nessuna sentenza rivoluzionaria, in senso reazionario e contrario ai diritti delle donne, dunque, come qualcuno vorrebbe far intendere, ma un’ovvia applicazione delle norme del nostro codice penale (che andrebbero cambiate in Parlamento, se non piacciono) e della logica: non può essere contestata l’aggravante di aver usato sostanze alcoliche per commettere violenza sessuale se la vittima assume alcool volontariamente, posto che lo stupro rimane“.
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